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Sessione I
La rilevazione delle norme di diritto internazionale generale sull'uso della forza: il ruolo degli Stati

  1. Il ruolo rispettivo di prassi e opinio juris.
    • Quali caratteri devono presentare le manifestazioni della prassi utilizzabili al fine di rilevare l'esistenza di una norma internazionale generale sull'uso della forza?
    • Si deve tenere conto soltanto di quelle manifestazioni della prassi che consistono in specifiche azioni da parte di Stati?
    • Si può dare rilevanza anche a dichiarazioni rese in abstracto circa l'esistenza di una norma?
    • Quale è il peso rispettivo di prassi e opinio juris nella determinazione dell'esistenza di una norma generale?
    • E' stato osservato che nelle pronunce rese nei casi Nicaragua e Armi Nucleari la Corte internazionale di giustizia, invece di esaminare la prassi degli Stati, si è preoccupata principalmente di accertare l'esistenza di una opinio juris degli Stati quale espressa in trattati e risoluzioni dell'Assemblea generale. Quale valutazione si deve dare di questo modo di operare nella rilevazione delle norme generali?
    • Si può sostenere che, in relazione alle norme sull'uso della forza, l'esistenza di una opinio juris degli Stati nel senso dell'esistenza di una norma prevalga su singole azioni degli Stati che appaiono in contrasto con tale norma?


  2. Uniformità della prassi e universalità della norma.
    • Quale grado di uniformità della prassi è necessario al fine di stabilire l'esistenza di una norma generale?
    • In particolare, quale valore si deve attribuire ad azioni di Stati che appaiono tra di loro simili ma che sono diversamente motivate?
    • Quante manifestazioni della prassi degli Stati sono necessarie al fine di riconoscere l'esistenza di una nuova norma?
    • Da quanti Stati o gruppi di Stati queste manifestazioni della prassi devono provenire?
    • E' possibile ritenere che l'esistenza di un numero ristretto di comportamenti attivi posti un essere da alcuni Stati sia compensata dall'atteggiamento di consenso o acquiescenza degli altri Stati rispetto a tali comportamenti?
    • Si deve ritenere che le norme consuetudinarie sull'uso della forza abbiano necessariamente portata universale?
    • Se si esclude che queste norme debbano necessariamente avere portata universale, quali criteri possono venire in rilievo al fine di delimitare l'ambito di applicazione soggettiva di una norma?
    • Può un singolo Stato essere esentato dal rispetto dei principi e delle norme sull'uso della forza?


  3. La rilevanza dei comportamenti passivi degli Stati.
    • Quale peso deve essere attribuito a comportamenti che consistono nell'astensione dal ricorso all'uso della forza e che non sono tuttavia accompagnati da ulteriori indicazioni circa le ragioni di tale astensione?
    • Quale rilevanze si deve attribuire, ai fini della determinazione circa l'esistenza di una norme generale sull'uso della forza, alla assenza di reazioni da parte degli Stati rispetto a misure implicanti l'uso della forza poste in essere da un altro Stato?
    • Si deve ritenere che questo atteggiamento passivo degli Stati costituisca necessariamente una indicazione nel senso dell'esistenza di una opinio juris a favore dell'esistenza di una norma consuetudinaria che giustifica l'adozione di tali misure?
    • Se non si accoglie questa valutazione, quali circostanze devono allora essere prese in considerazione al fine di determinare quale sia la rilevanza dell'atteggiamento passivo degli Stati?
    • Quale condotta deve ritenersi rilevante a questo riguardo: la condotta dello Stato direttamente leso, di Stati che hanno uno specifico interesse, delle grandi potenze o di tutti gli altri Stati che non hanno un interesse qualificato?
    • Ci si può fondare soltanto sul fatto che nessuna protesta è stata avanzata contro singoli episodi di violazioni delle norme sull'uso della forza al fine di ritenere che una nuova norma si sia formata?


  4. Violazione e mutamento delle norme internazionali generali sull'uso della forza.
    • Quali elementi devono essere presi in considerazione al fine di stabilire se una condotta incompatibile con una norma debba essere considerata come una violazione della norma esistente o invece come un manifestazione della prassi che attesti l'esistenza di una nuova norma in via di formazione?
    • Quando può dirsi che l'atteggiamento di uno Stato è diretto alla creazione di una nuova norma?
    • Qual è il ruolo degli Stati che non contribuiscono a porre in essere la condotta materiale in contrasto con la regola esistente?



Sessione II
La rilevazione delle norme di diritto internazionale generali sull'uso della forza: il ruolo degli attori non statali

  1. Il Consiglio di sicurezza.
    • Il Consiglio di sicurezza, allorché si riferisce alle norme di diritto internazionale sull'uso della forza, prende in considerazione essenzialmente le norme del sistema delle Nazioni Unite: qual è l'importanza di queste prese di posizione ai fini della ricostruzione delle norme generali sull'uso della forza?
    • Esiste una completa sovrapposizione tra questi due sistemi o vi sono differenze?
    • Quale incidenza ha sulla formazione e mutamento del diritto internazionale generale il fatto che il Consiglio di sicurezza qualifichi una certa condotta come minaccia alla pace?
    • Quale incidenza ha sulla formazione e mutamento del diritto internazionale generale il fatto che il Consiglio di sicurezza riconosca che una certa azione giustifichi il ricorso alla legittima difesa (si veda, per esempio, la ris. 1368(2001))?
    • Esiste una differenza tra le due situazioni ora indicate?
    • Quando il Consiglio di sicurezza non può adottare una risoluzione a causa del veto di uno o più membri permanenti, in che misura l'esistenza, all'interno del Consiglio, di una precisa posizione sostenuta da una ampia maggioranza di Stati può comunque ritenersi rilevante ai fine della qualificazione di una certa condotta sul piano del diritto internazionale generale (Kosovo)?
    • In che misura la mancata condanna da parte del Consiglio di sicurezza di un intervento militare unilaterale, e il successivo riconoscimento come fait accompli della situazione derivante da tale intervento, può essere vista come una presa di posizione nel senso della legittimità di tale intervento sul piano del diritto internazionale generale (Kosovo e Irak)?
    • Qual è il valore rispettivo da attribuire, da una parte, alle prese di posizione del Consiglio di sicurezza e, dall'altra, alle manifestazioni della prassi degli Stati?
    • Le prese di posizione del Consiglio hanno una funzione sussidiaria rispetto alla prassi degli Stati?
    • Le prese di posizione del Consiglio contribuiscono alla formazione delle norme generali solo se sono seguite da manifestazioni significative della prassi degli Stati?
    • In che misura il fatto che il Consiglio di sicurezza sia in grado di far valere effettivamente i propri poteri costituisce una condizione per poter ritenere che le prese di posizione del Consiglio contribuiscono alla formazione delle norme sull'uso della forza?


  2. L'Assemblea generale.
    • Qual è l'incidenza sulla formazione e mutamento del diritto internazionale generale delle dichiarazioni o risoluzioni dell'Assemblea generale che riconoscono in termini generali l'esistenza di certe norme?
    • In particolare, quale ruolo hanno avuto le dichiarazioni o risoluzioni dell'Assemblea generale nella cristallizzazione o formazione delle norme di diritto internazionale generale sull'uso della forza (si consideri, per esempio, la sentenza resa nell'affare Nicaragua)?
    • Qual è l'incidenza sulla formazione e mutamento del diritto internazionale generale delle risoluzioni dell'Assemblea che condannano o approvano uno specifico intervento armato da parte di uno Stato?
    • Qual è il peso rispettivo del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale nel contribuire alla formazione delle norme di diritto internazionale generale sull'uso della forza?
    • In particolare, quando questi due organi prendono posizioni diverse, quali elementi si devono prendere in considerazione al fine di determinare il loro rispettivo valore?
    • la diversa composizione?
    • la ripartizione delle competenze in base alla Carta delle Nazioni Unite?
    • i diversi poteri?


  3. La Corte internazionale di giustizia.
    • Qual è il metodo seguito dalla Corte nella ricostruzione delle norme di diritto internazionale generale sull'uso della forza?
    • Poiché in genere la Corte non procede ad esaminare la prassi degli Stati, a quali elementi la Corte attribuisce importanza?
    • Nelle discussioni relative alla determinazione del contenuto delle norme internazionali sull'uso della forza, i riferimenti alle pronunce della Corte sono frequenti (Stretto di Corfù, Nicaragua, Armi nucleari). Qual è il valore di queste pronunce? In particolare, debbono ritenersi manifestazioni della prassi o autorevoli prese di posizione circa il contenuto delle norme esistenti?
    • Ci sono motivi per ritenere che, in relazione alle questioni attinenti all'uso della forza, il ruolo della Corte nel contribuire alla rilevazione del diritto internazionale generale sia meno rilevante che in altri settori del diritto internazionale (diritto del mare, diritto dei trattati)?
    • In senso opposto, ci sono motivi per ritenere che il ruolo della Corte sia più rilevante?
    • Qual è stato ad oggi l'atteggiamento della Corte quando è stata chiamata ad accertare il contenuto delle norme generali in tema di uso della forza?
    • In particolare, la "judicial policy" della Corte, in questo contesto, è apparsa caratterizzata da un atteggiamento di attivismo o da un atteggiamento di cautela?
    • Si può ritenere che nel tempo questa "judicial policy" abbia subito modificazioni?


  4. Le organizzazioni regionali.
    • In che misura la prassi delle organizzazioni regionali contribuisce alla formazione delle norme di diritto internazionale generale sull'uso della forza?
    • Posto che la prassi delle organizzazioni regionali possa essere considerata rilevante, occorre operare una distinzione tra atti adottati da una organizzazione contro uno Stato membro e atti adottati contro uno Stato che non è membro dell'organizzazione?
    • E' possibile che la condotta di una organizzazione regionale dia origine ad una norma consuetudinaria sull'uso della forza applicabile solo nei rapporti tra Stati membri dell'organizzazione?
    • Qual è l'incidenza di dottrine strategiche adottate da organizzazioni regionali sulle norme internazionali generali sull'uso della forza?


  5. Società civile e ONG.
    • Si può ritenere che anche la società civile e le ONG abbiano un ruolo nel contribuire alla formazione e mutamento delle norme internazionali generali sull'uso della forza?
    • In quale modo società civile e ONG possono contribuire a alla formazione e mutamento delle norme internazionali generali sull'uso della forza?

Sessione III
Le norme sull'uso della forza nel contesto dei principi e valori fondamentali dell'ordinamento internazionale

  1. Approccio induttivo e bilanciamento di valori.
    • In che misura, nella ricostruzione delle norme internazionali generali sull'uso della forza, si può ricorrere ad un metodo che, invece di fondarsi sull'esame della prassi degli Stati, procede sulla base di considerazioni logiche che muovono dalla constatazione dell'esistenza di valori fondamentali della comunità internazionale?
    • Da un punto di vista metodologico, quale sono le principali caratteristiche di un metodo che consiste nel determinare il contenuto delle norme attraverso deduzioni logiche che muovono dalla constatazione dell'esistenza di valori fondamentali della comunità internazionale?
    • Quale rapporto intercorre tra questo metodo e quello che si fonda su una ricerca empirica della prassi degli Stati?
    • In particolare, si deve ritenere che un metodo che si fonda sul bilanciamento di valori possa semplicemente svolgere una funzione sussidiaria rispetto al metodo induttivo?


  2. Uso della forza e tutela dei diritti umani.
    • Posto che la protezione dei diritti umani costituisce un valore fondamentale della comunità internazionale, si può sostenere che il metodo tradizionale, che consiste nel riferimento alla prassi e opinio juris degli Stati, non consente di fornire una valutazione adeguata della questione relativa alla legittimità degli interventi umanitari?
    • Non è forse più adeguato, rispetto a tale questione, fare ricorso ad un metodo che consiste nel bilanciamento dei due diversi valori che risultano coinvolti, sovranità dello Stato e tutela dei diritti umani?
    • Quali rischi comporta questo modo di ragionare?
    • A quali condizioni può uno Stato richiamarsi all'esigenza di tutelare i diritti umani al fine di giustificare la possibilità di usare la forza contro un altro Stato?
    • In particolare, può essere invocato lo stato di necessità per giustificare un intervento umanitario?


  3. Uso della forza e lotta al terrorismo.
    • Si può ritenere che l'esigenza di combattere il terrorismo costituisca un valore emergente condiviso dalla comunità internazionale?
    • Qual è l'incidenza di questo valore emergente sulle norme esistenti in tema di uso della forza?
    • E' possibile dedurre l'esistenza di nuove norme in materia di uso della forza da un processo logico di bilanciamento tra due diversi valori fondamentali, sovranità dello Stato e esigenza di combattere il terrorismo?
    • Quale potrebbe essere il risultato di questo processo di bilanciamento?
    • In particolare, si può ritenere, alla luce anche della prassi recente (Afghanistan) che la norma sulla legittima difesa stia subendo un processo di modificazione?


(Il questionario è stato preparato da Enzo Cannizzaro e Paolo Palchetti)